Produrre energia da fonti rinnovabili e consumarla o venderla nel proprio condominio si può fare anche in Italia. Grazie al DL 162/19 art. 42-bis, infatti, è possibile creare dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili per gestire la produzione e il consumo di energia in piccoli nuclei di famiglie o anche di imprese.

In breve, un gruppo di soggetti (pubblici o privati) che produca energia grazie a un impianto fotovoltaico è autorizzato a condividere l’energia prodotta soggetti e anche a vendere l’eventuale eccesso rispetto alle esigenze del condominio. Si tratta di una vera rivoluzione nel rapporto tra cittadini e fonti energetiche, che ovviamente per essere messa in atto deve rispettare alcune regole e caratteristiche, ma che potrebbe portare grossi vantaggi a chi sceglie di attivarsi.

Cosa significa autoconsumo collettivo

Spiegandolo con un esempio semplice, gli autoconsumatori sono due o più persone che vivono nello stesso condominio e che condividono il consumo, lo stoccaggio e la vendita di energia rinnovabile prodotta da un impianto che si trova nel condominio. I cittadini quindi possono diventare “prosumer”, vale a dire non più solo consumatori, ma anche produttori attivi di energia da fonti rinnovabili.

All’autoconsumo collettivo possono però partecipare anche soggetti diversi da singole persone o nuclei familiari: nel caso del condominio citato qui sopra, per esempio anche i commercianti che hanno un negozio al pianterreno potrebbero entrare nello schema di produzione e consumo condivisi. L’importante è che la loro attività principale non sia legata alla produzione o alla vendita di energia.

E le Comunità Energetiche cosa sono?

Una Comunità Energetica è invece più strutturata rispetto a un gruppo di autoconsumatori, e rappresenta un gruppo di utenze che fanno riferimento alla stessa cabina di bassa-media tensione, controllato da azionisti o membri. È formata da privati, Piccole e Medie Imprese o anche amministrazioni comunali ed enti territoriali e nasce per “fornire benefici ambientali, economici e sociali”: le principali attività che può svolgere una Comunità Energetica sono la produzione, il consumo, lo stoccaggio e la vendita di energia, che però non deve essere il fulcro della sua attività. L’energia deve essere prodotta da fonti rinnovabili attraverso degli impianti privati.

La forma giuridica della Comunità Energetica può essere varia: associazione, ente, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, …

I requisiti necessari per l’autoconsumo collettivo

Per accedere ai benefici dell’autoconsumo collettivo, è necessario essere innanzitutto tutti titolari di un’utenza che si trova nello stesso edificio. Gli impianti devono pure trovarsi nello stesso edificio. Oltre a questo, devono essere alimentati da fonti rinnovabili ed essere entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001.

La potenza degli impianti non deve essere  superiore a 200 kW.

Gli incentivi e i vantaggi per l’autoconsumo collettivo.

Per favorire la diffusione di questo sistema di produzione e consumo energetico da fonti rinnovabili, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito un incentivo di 100€ per MWh per 20 anni sul totale dell’energia condivisa per l’autoconsumo collettivo, che sale a 110€ per MWh per le Comunità Energetiche rinnovabili.

Gli impianti di autoconsumo collettivo hanno inoltre diritto alle detrazioni fiscali: l’ecobonus al 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, superata la quale si passa a un’agevolazione del 50%, fino a 200 kW e con un limite massimo di 96.000€ per l’intero impianto.

A questo si somma un altro vantaggio: dal momento che l’energia condivisa all’interno di un edificio non utilizza la rete, non verranno applicate in bolletta le componenti variabili delle tariffe di trasmissione e distribuzione e il riconoscimento delle perdite di rete evitate. Si stima che, se il prezzo dell’energia è in media di 50€/MWh, si potrebbero vedere restituiti circa 10€/MWh sull’energia condivisa.

Vendere energia prodotta dal proprio impianto

I “prosumer”, cioè i produttori-consumatori che aderiscono all’autoconsumo collettivo, possono scegliere di vendere l’eccesso di energia prodotto dal loro impianto immettendola in rete al Prezzo Zonale Orario, cedendola al GSE oppure vendendola per esempio a un grossista. La scelta si trasforma in obbligo se hanno beneficiato dell’ecobonus al 110%: in questo caso, devono cedere l’energia al Gestore dei Servizi Energetici.

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Massimo Filippi
Sales & Project Manager

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